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    10.04.2015 - La Giunta Municipale propone al Consiglio Comunale l’istituzione del registro dei “testamenti biologici”
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    Proposta dalla Giunta municipale con delibera n. 52 del 9 aprile 2015 l’istituzione del Registro dei “Testamenti biologici” definiti anche “Dichiarazione anticipata di trattamento”. Con tale Registro si fa riferimento ad un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere o non essere sottoposta in caso di malattia o traumi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile. La persona che lo redige nomina per le cure sanitarie, nel caso in cui la medesima divenisse incapace, un fiduciario che assumerà il ruolo di soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da svolgere.
    Già negli Stati Uniti, nel 1991, era stata introdotta per legge la “Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari” seguita negli anni successivi da molti paesi dell’Unione Europea mentre, laddove oggi non esiste ancora una legge specifica, è presente una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici. In Italia, l’art.32 della Costituzione stabilisce che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” e che “ la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana” Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un “diritto perfetto”, che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato. Inoltre l’art.13 della Costituzione Italiana afferma che “la libertà personale è inviolabile”, rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell’individuo nelle scelte personali che lo riguardano. Tuttavia il problema si pone nei casi in cui, per diverse ragioni, il malato perdesse la capacità di esprimere la propria volontà riguardo all’esecuzione o meno di determinate terapie. Da queste considerazioni e dalle valutazioni emerse sulle Carte dei Diritti fondamentali dell’Uomo o con i codici di deontologia medica sul non accanimento terapeutico nei casi in cui “non si possa attendere un beneficio per la salute del malato….” ha preso il via la deliberazione in questione che sarà proposta al Consiglio Comunale al fine di istituire il Registro Comunale dei Testamenti Biologici per la conservazione delle dichiarazioni di volontà, espresse liberamente dai cittadini che lo ritengono, relativamente alla volontà degli stessi di essere o meno sottoposti a determinati trattamenti sanitari in una fase in cui, per una patologia grave ed irreversibile, non siano in grado di manifestare il proprio consenso o il proprio rifiuto della terapia, del trattamento o della cura che li mantengono in vita. I cittadini le cui dichiarazioni sono scritte nel Registro devono indicare una persona alla quale, a seguito di richiesta della persona medesima, dovrà essere consegnata la documentazione depositata nel registro. La persona stessa, o altra individuata nella dichiarazione, può essere indicata come esecutore o garante della volontà del dichiarante.
    Nel commentare quanto deliberato, il sindaco Rustico ha evidenziato: «Sono pervenute all’Amministrazione Comunale sollecitazioni ed inviti, da parte di singoli cittadini, a garantire le opportune iniziative volte ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario. La più recente giurisprudenza ha riconosciuto la rilevanza della questione in merito alla volontà precedentemente espressa dal soggetto divenuto incapace ed è stata significativamente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione in varie pronunce. La tematica del testamento biologico ormai da anni si pone al centro di un articolato dibattito, sia in ambito scientifico sia in ambito giuridico, in quanto investe trasversalmente questioni di ordine clinico-medico, etico-religioso e di inquadramento generale nell’ordinamento giuridico italiano. In assenza di una normativa nazionale in materia si è dato vita, comunque, alle “Dichiarazioni anticipate di volontà” dei trattamenti di natura medica, in vario modo formulate, nelle quali ogni cittadino interessato può esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto, in caso di malattia o traumi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile, a trattamenti terapeutici, dichiarazioni che moltissimi cittadini hanno già sottoscritto e depositate presso notai di fiducia. L’istituzione da parte del Comune di un “Registro per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento” - ha concluso il Sindaco - non interferisce in alcun modo con la sfera di competenza dello Stato. La legittimità dell’azione comunale trova fondamento nello svolgimento delle funzioni amministrative del Comune riguardanti “ la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori dei servizi alla persona e alla comunità” (art. 13, comma 1, D Lgs. n.267/2000)».
    La delibera passerà ora all’approvazione del Consiglio comunale ed entro novanta giorni dall’esecutività della delibera del Consiglio, la Giunta municipale adotterà i provvedimenti necessari per l’organizzazione del “Registro” e la definizione delle conseguenti modalità operative e di gestione.